Dopo l’avvenuta pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del 9/1/2019 il DPR 16/11/2018 N. 146, del “Regolamento recante attuazione del regolamento (UE) n. 517/2014 su taluni gas fluorurati ad effetto serra”, molti soggetti si sono proposti alle aziende interessate (es. autoriparatori e installatori di impianti) per proporre percorsi formativi o assistenza specifica per quanto riguarda questi gas fluorurati. Si ritiene quindi opportuno chiarire il significato di alcune definizioni stabilite dalla normativa al fine di non fare confusione su ruoli e su strumenti.
Il regolamento (UE) n. 517/2014 riguarda il contenimento, l’uso, il recupero e la distruzione dei gas fluorurati ad effetto serra elencati di seguito (riportati nell’allegato I del regolamento stesso), l’etichettatura e lo smaltimento di prodotti e apparecchiature contenenti tali gas, la comunicazione di informazioni su questi gas, il controllo degli usi di cui all’articolo 8 del regolamento (riportato in fondo nei riferimenti legislativi), e i divieti in materia di immissione in commercio dei prodotti e apparecchiature di cui all’articolo 9 del regolamento (riportato in fondo nei riferimenti legislativi) e all’allegato II, nonché la formazione e certificazione del personale e delle società addetti alle attività contemplate nel regolamento stesso.