Il regolamento disciplina le modalità di attuazione del regolamento (UE) n. 517/2014 e dei regolamenti emanati dalla Commissione europea in esecuzione dello stesso.
Definizioni
Si applicano le definizioni del regolamenti (UE) n. 517/2014, n. 2015/2067, n. 304/2008, n. 305/2008, n. 1493/2007 (riportate in fondo nei riferimenti legislativi). Inoltre si devono considerare anche le definizioni o i chiarimenti di seguito riportati:
- operatore: una persona fisica o giuridica che eserciti un effettivo controllo sul funzionamento tecnico delle apparecchiature e degli impianti contemplati dal presente regolamento; è stato stabilito che il proprietario dell’apparecchiatura o dell’impianto è considerato operatore qualora non abbia delegato ad una terza persona l’effettivo controllo sul funzionamento tecnico dello stesso);
- organismo di accreditamento: “Accredia” è l’unico organismo nazionale autorizzato a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato (art. 2 del DM 22/12/2009);
- accreditamento: attestazione da parte dell’Organismo di accreditamento (Accredia) che certifica che un determinato organismo di valutazione della conformità soddisfa i criteri stabiliti da norme armonizzate e, ove appropriato, ogni altro requisito supplementare, compresi quelli definiti nei rilevanti programmi settoriali, per svolgere una specifica attività di valutazione della conformità;
- schema di accreditamento: insieme di regole e procedure definite, nonché di attività svolte dall’Organismo di accreditamento (Accredia) per la concessione, l’estensione ed il mantenimento degli accreditamenti per le diverse categorie di attività certificative coperte da accreditamento e contraddistinte da differenziazioni significative ai fini delle procedure di accreditamento;
- certificato di accreditamento: documento attestante l’accreditamento di un organismo di valutazione della conformità a svolgere attività di certificazione di persone e servizi previste agli allegati A, B e C che formano parte integrante del DPR 16/11/2018 N. 146;
- valutazione della conformità: la procedura atta a dimostrare se le prescrizioni specifiche relative a un prodotto, a un processo, a un servizio, a un sistema, a una persona o a un organismo siano state rispettate;
- organismo di valutazione della conformità: un organismo che svolge attività di valutazione della conformità, fra cui tarature, prove, certificazioni e ispezioni;
- schema di certificazione: insieme di regole e procedure definite, nonché attività svolte dagli organismi di valutazione della conformità per l’attestazione di conformità di un servizio o di una persona;
- organismo di certificazione: organismo di certificazione designato ai sensi dell’articolo 5, comma 1, per il rilascio dei certificati alle persone che svolgono le attività di cui all’articolo 8, comma 1, lettere a), b), c) e d), e alle imprese che svolgono le attività di cui all’articolo 8, comma 2 (gli articoli citati sono riferiti al DPR 16/11/2018 N. 146;
- organismo di valutazione: organismo avente il compito di organizzare le prove d’esame per le persone che svolgono le attività di cui all’articolo 8, comma 1, lettere a), b), c) e d) del 16/11/2018 N. 146;
- organismo di attestazione: organismo avente il compito di erogare un corso di formazione e rilasciare il relativo attestato alle persone che svolgono le attività di cui all’articolo 8, comma 1, lettera e) del 16/11/2018 N. 146;
- tariffario: documento che definisce le tariffe applicate dagli organismi di certificazione per la concessione, il mantenimento e il rinnovo dei certificati;
- Camera di commercio competente: la Camera di commercio del capoluogo di Regione o di Provincia autonoma ove è iscritta la sede legale dell’impresa o ove risiede la persona fisica;
- Registro: registro telematico nazionale di cui all’articolo 13 del DPR 16/11/2018 N. 146